Domande frequenti: Modalità di richiesta e stipula del Mutuo Risparmio Casa

Il Mutuo Risparmio Casa potrà essere accollato ad uno dei due coniugi in base a quanto stabilito dalla sentenza del giudice, ovvero in base alle volontà delle parti. Eventuali modifiche alla titolarità del Mutuo Risparmio Casa devono essere comunicate dalla banca convenzionata alla struttura incaricata dalla Provincia e Pensplan. Il coniuge “accollato” (ovvero quello liberato dall’obbligo di rimborso del mutuo) non potrà richiedere un nuovo Mutuo Risparmio Casa per un altro immobile, in quanto ne ha già beneficiato.

Ogni cittadino in possesso dei necessari requisiti può accedere solamente ad un Mutuo Risparmio Casa.

E’ possibile stipulare un Mutuo Risparmio Casa cointestato solamente se i richiedenti:

  • sono coniugati o conviventi di fatto ai sensi del modello Risparmio Casa (vedi specifica FAQ);
  • entrambi hanno i requisiti per accedere al Mutuo Risparmio Casa;
  • entrambi sono comproprietari dell’immobile. Nel caso di richiedenti coniugati o conviventi di fatto in cui solo uno dei due abbia i requisiti, solo quest’ultimo può accedere al Mutuo Risparmio Casa. Il coniuge/convivente di fatto privo dei requisiti, ma che sia/divenga proprietario di quota dell’immobile potrà eventualmente intervenire nel contratto quale terzo datore di ipoteca. Nel caso di richiedenti coniugati o conviventi di fatto di cui solo uno è/diventa proprietario dell’immobile, solo quest’ultimo può accedere al Mutuo Risparmio Casa, chiaramente in presenza di tutti gli altri requisiti.

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