Sostegno previdenza complementare per periodi di assistenza a familiari non autosufficienti (Provincia autonoma di Trento)

Servizio attivo


Sostegno alla previdenza complementare per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare e cura dei propri familiari e/o affini non autosufficienti

Cos'è

La prestazione consiste in un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti beneficiari dell’indennità di accompagnamento per la provincia di Trento.

Erogatori
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI

A chi è rivolto

La prestazione spetta a:

  • lavoratori autonomi
  • liberi professionisti
  • lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale
  • coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno
  • collaboratori/trici domestici/che

autorizzati a effettuare i versamenti previdenziali volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti) e/o iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione chiusi, aperti e PIP).

Nota bene: non possono accedere alla prestazione i titolari di pensione diretta. Sono esclusi i periodi durante i quali sono stati riconosciuti contributi figurativi (per esempio per maternità anche per altri figli, ASPI, NASPI).

Cosa serve

Requisiti del richiedente:

  • Residenza da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o in alternativa residenza storica di 15 anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
  • Per il contributo a sostegno della previdenza complementare l’interessato/a deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare da almeno sei mesi oppure deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno a 360 €.
  • La prestazione non è vincolata alla condizione economica del nucleo familiare.

Requisiti del famigliare assistito:

  • Per famigliare del richiedente si intende il coniuge, la persona con cui è unito civilmente, il parente di 1°, 2°, 3° o 4° grado, l’affine di 1°, 2° o 3° grado, il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica o il parente di 1°, 2°, 3° grado del convivente more uxorio.
  • La persona a cui si presta assistenza deve essere beneficiaria dell’indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, oppure, nel caso di minori di 5 anni, anche di altra prestazione per invalidità civile.

Cosa si ottiene

Nel caso in cui colui che presta l’assistenza non lavori o sia in aspettativa senza copertura previdenziale, spetta un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria pari all’importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all’anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.

Nel caso in cui colui che presta l’assistenza a familiari non autosufficienti svolga attività lavorativa a tempo parziale, gli importi massimi dei suddetti contributi ammontano a 2.000 € rapportati ad anno. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e che assistono familiari non autosufficienti, spetta un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all’importo del versamento dovuto e comunque non superiore a 4.000 € rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a 4.000 € rapportati all’anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che che assistono familiari non autosufficienti spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari a 4.000 € rapportati ad anno. Nel caso di figli o bambini affidati minori di cinque anni riconosciuti invalidi civili, il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria può raggiungere l’importo massimo di 9.000 € rapportati ad anno se i bambini vengono assistiti esclusivamente a casa.

In caso di frequenza di una struttura o di un istituto (asilo, scuola, centri diurni) l’importo del contributo non può superare i 4.000 €. L’importo massimo è pari a 4.000 € rapportati ad anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare. L’importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti. Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l’assistenza è necessaria e garantita, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Tempi e scadenze

Le domande devono essere presentate:

  • entro il 31 dicembre per coloro che chiedono la prestazione a sostegno della previdenza complementare;
  • entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali;
  • entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi.

Quanto costa

Marca da bollo del valore di 16,00 € da apporre sulla stampa della domanda.

Procedure collegate all'esito

La prestazione viene erogata a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l’INPS o una delle casse di previdenza dei liberi professionisti.

I contributi a sostegno della previdenza complementare vengono versati da APAPI direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto il richiedente. Se al momento dell’erogazione non risulta più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale le somme spettanti sono versate direttamente all’interessato.

La prestazione non è vincolata alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Accedi al servizio

La domanda può essere presentata:

  • all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa – APAPI;
  • agli Uffici periferici per l’informazione della Provincia di Trento;
  • ai Patronati di assistenza convenzionati con APAPI.

Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa – APAPI

agenzia.prev@provincia.tn.it

apapi@pec.provincia.tn.it

Via Zambra, 42 - Top Center - Torre B - 38121 Trento

0461 493234

http://www.apapi.provincia.tn.it

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Unità organizzativa responsabile

Provvidenze

Via della Rena, n. 26, Bolzano - 39100

Pagina aggiornata il 22/08/2024, 16:21

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