A chi è rivolto
- Lavoratori di prima assunzione o che hanno cambiato datore di lavoro.
- Lavoratori del settore privato che desiderano conferire il TFR pregresso al fondo pensione.
TFR è l’acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, una somma di denaro che l’azienda trattiene dallo stipendio del lavoratore e accantona mese dopo mese in modo da costituire la cosiddetta liquidazione, cioè l’importo erogato al termine del rapporto di lavoro.
La trattenuta corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda.
Il lavoratore, fin dal primo impiego, è però invitato a fare una scelta tra:
Prima assunzione
Entro 6 mesi dalla prima assunzione, il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo in via definitiva a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), aderendovi, oppure, lasciarlo presso l’azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare.
La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata.
In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce “tacitamente” al fondo pensione.
Nuovo rapporto di lavoro
Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
Chi nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi riscattato interamente la posizione individuale maturata (per perdita dei requisiti di partecipazione, ad es. in caso di licenziamento), entro sei mesi dalla nuova assunzione deve manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e cioè decidere di nuovo se destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda (compilando il modello TFR2). Se non si esprime, alla scadenza del semestre, il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio-assenso (cosiddetta adesione tacita).
Se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, e il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questo caso si hanno a disposizione sei mesi dalla data di assunzione per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti), riscattata definitivamente o trasferita al nuovo fondo pensione.
TFR reale
Ai dipendenti del settore pubblico con trattamento di fine rapporto reale (ad esempio: Contratto intercompartimentale di Bolzano, Provincia autonoma di Trento ed Enti funzionali, Ipab, Comprensori, Apt del Trentino) che aderiscono a un fondo pensione chiuso viene versata, oltre al contributo del lavoratore e quello del datore di lavoro, la quota di TFR prevista dal contratto collettivo. La quota del TFR che non viene versata al fondo pensione rimane presso il datore di lavoro.
TFR virtuale
Ai dipendenti del settore pubblico con trattamento di fine rapporto virtuale (ad esempio: Scuola, sanità del Trentino e personale della Regione) che aderiscono a un fondo pensione chiuso vengono versati solo i contributi del lavoratore quello del datore di lavoro. Il trattamento di fine rapporto viene accantonato virtualmente presso l’INPS gestione ex INDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versato al fondo pensione alla cessazione del rapporto di lavoro. Tale trattamento di fine rapporto sarà rivalutato sulla base del rendimento medio conseguito da alcuni fondi pensione integrativi. Ricorda che puoi sospendere in ogni momento la contribuzione a tuo carico e quella a carico del datore di lavoro. Il TFR maturando continua a essere contabilizzato presso l’INPS/ex INPDAP.
TFR al fondo pensione
Il conferimento del TFR al fondo pensione può essere effettuato in due modalità:
Con l’adesione tacita il lavoratore viene iscritto in automatico al fondo pensione negoziale previsto dal suo CCNL o contratto aziendale.
TFR pregresso
Il conferimento del TFR pregresso è possibile solo attraverso un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro che acconsente al versamento delle quote al fondo pensione. Fai richiesta direttamente al tuo datore di lavoro, utilizzando il facsimile modulistica predisposto sul sito del tuo fondo pensione, se previsto.
Qual è il modulo per la destinazione del TFR?
Il nuovo Modulo scelta TFR (TFR2) compilabile (PDF editabile) è il modello predisposto dal Ministero e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2018, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare a quei lavoratori che risultano assunti dopo il 31.12.2006 per l’espressione della scelta.
Posso versare al fondo pensione anche il TFR già accumulato in azienda?
Chi lavora presso un’azienda con più di 50 dipendenti può trasferire al fondo pensione solo il TFR maturato fino al 2006, mentre le quote maturate dal 2007 rimangono accumulate presso il Fondo di Tesoreria INPS.
TFR in azienda o TFR al fondo pensione?
Se decidi di destinare il TFR nel fondo pensione, invece che lasciarlo in azienda, potrai costruirti una pensione aggiuntiva senza grandi rinunce.
In questo esempio viene calcolato il vantaggio che un lavoratore di 30 anni di età otterrà al pensionamento, optando per l’adesione alla previdenza complementare e quindi alla destinazione del TFR a un fondo pensione, rispetto a lasciarlo in azienda.
Con TFR destinato a un fondo pensione | Con TFR in azienda | |
Reddito lordo annuo | 30.000 € | 30.000 € |
TFR maturato | 2.073 € | 2.073 € |
Contributo del datore di lavoro (1% del reddito lordo) | 300 € | 0 € |
Contributo del lavoratore trattenuto in busta paga (1% del reddito lordo) |
300 € | 0 € |
Stipendio netto mensile (13 mensilità) | 1.700 € | 1.714 € |
Capitale accumulato dopo 35 anni | 130.000 € (rendimento annuo 2%)1 |
78.600 € (rivalutazione annua 0,67%)2 |
TFR liquidato netto | 0 € | 60.600 € |
Prestazione in capitale al 50% netta | 60.900 € | 0 € |
Rendita vitalizia mensile netta (trasformazione del rimanente 50% del capitale) |
240 € | 0 € |
1 Ipotesi di adesione a una linea obbligazionaria con rendimento pari al 2% annuo al netto dell’inflazione, come da ipotesi COVIP.
2 Rivalutazione annua calcolata rispetto a un’ipotesi di inflazione del 2%.
In pratica rinunciando a soli 14 € al mese, il lavoratore che opta per la destinazione del TFR nel fondo pensione otterrà al pensionamento la stessa somma rispetto a chi lascia il TFR in azienda, ma in aggiunta godrà di una rendita vitalizia di 240 € al mese: un gran bel vantaggio! In alternativa potrà convertire il 100% del capitale maturato nel fondo pensione in una rendita vitalizia, che sarà in questo caso pari a 480 € al mese.
Esempio di diversa tassazione del TFR in azienda e nel fondo pensione
TFR maturato | Tassazione TFR in azienda3 |
Tassazione TFR nel fondo pensione4 | Vantaggio fiscale TFR nel fondo pensione |
100.000 € | 23.000 € | 9.000 € | 14.000 € |
3 Aliquota minima, in ogni caso l’Agenzia delle Entrate ricalcola le imposte sulla base del reddito medio degli ultimi 5 anni, pertanto è frequente che l’aliquota reale sia maggiore.
4 Aliquota del 9% al pensionamento, con almeno 35 anni di permanenza nel fondo pensione.
TFR Pregresso
Per quanto riguarda la convenienza del versamento del TFR al fondo pensione, il vantaggio fiscale risulta evidente per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007. Per queste, infatti, in caso di prestazione pensionistica, si applica un’aliquota tra il 15% e il 9% a seconda degli anni di permanenza nel fondo pensione, mentre il trattamento di fine rapporto lasciato in azienda è soggetto a tassazione separata con un’aliquota minima del 23%.
Più difficile, invece, è quantificare la convenienza fiscale del versamento del TFR maturato fino al 2006, poiché in caso di prestazione pensionistica il TFR versato al fondo pensione è comunque soggetto a tassazione separata, in modo simile a quanto avviene in azienda. In questo caso il vantaggio fiscale si ripropone se si intende optare per la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), per la quale si applica sempre un’aliquota tra il 15% e il 9% a prescindere dal periodo di maturazione.
Pagina aggiornata il 21/06/2024, 17:37